SCA - Segnalazione Certificata di Agibilità


Settore di appartenenza   PROCEDIMENTI
Tipo di attività   COMUNICAZIONI/DOMANDE POST ABILITATIVO

Servizio

Per informazioni o comunicazioni sulla modalità di presentazione rivolgersi ai seguenti numeri: 06905522531-532-458 oppure via mail all’indirizzo: urbanistica@fonte-nuova.it

Descrizione

Di cosa si tratta?

L’AGIBILITA' di un immobile attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, salubrità, delle condizioni di risparmio energetico, la conformità degli impianti installati alla normativa vigente, e la conformità degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato.
Si tratta quindi dell'atto conclusivo del processo edilizio in cui vengono raccolti tutti i dati salienti. E' un atto di fondamentale importanza che tutela il proprietario dell'immobile.
Dal 2016, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016, il Certificato di Agibilità (emesso sino ad allora dall'Ufficio Tecnico Comunale) è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) regolata dall 'art- 24 del DPR 380 del 2001.
Dal momento della trasmissione della SCA, completa, l'immobile può essere utilizzato. Non è infatti necessario o previsto alcun ulteriore atto o comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Chi la presenta?
La SCA viene presentata dal proprietario dell'immobile o dal titolare del titolo edilizio a seguito del quale si rende necessario Segnalare la nuova (o mutata) condizione di agibilità.
Deve essere corredata da una attestazione del Direttore dei lavori (o da un altro Tecnico abilitato nel caso non sia stato nominato un Direttore dei lavori) che attesti, assumendosene la completa responsabilità, quanto descritto nel paragrafo precedente.

Quando si presenta?
Entro 15 giorni dal completamento delle opere di finitura ovvero dalla data di comunicazione della fine lavori (che può comunque essere comunicata contestualmente alla trasmissione della SCA).
In caso di ritardo si incorre nelle sanzioni definite dall’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 cioè nella sanzione pecuniaria amministrativa da € 77,00 a € 464,00 in base ai mq dell’immobile.

In quali casi si presenta?
Deve essere sempre presentata in caso di interventi di nuova costruzione, di ampliamenti di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed in tutti i casi di interventi su edifici esistenti che hanno modificato le condizioni predette (anche in caso, per es, di sostituzione completa degli impianti in occasione di una manutenzione straordinaria del vostro appartamento).
La SCA può essere totale, cioè riferita all'intero edificio, oppure parziale, se sussistono le condizioni definite dall'art. 24 comma 4 del DPR 380/1 e cioè riguardare:
    • singoli edifici o singole porzioni della costruzione (per esempio l'ala est o il piano attico)
    • singole unità immobiliari (per esempio il singolo appartamento)
Controlli
L'Ufficio Tecnico Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate,
Entro 30 giorni dal ricevimento della SCA, ne verifica la completezza documentale e comunica le eventuali carenze che potrebbero minarne l'efficacia. Dopo tale termine le eventuali dichiarazioni mendaci riscontrate, oltre a dare l'avvio ai procedimenti disciplinari previsti per legge, renderanno nulla la segnalazione.



Responsabile


Responsabile
CARDOLI DANIELE
Mail
protocollo@cert.fonte-nuova.it

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